Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art.15 della legge 183 del 12/11/2011, per cui le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art.46 e 47 DPR 28/12/2000 N.445. Dal 1/1/2012, quindi in attuazione delle disposizioni di cui sopra, su tutte le certificazioni rilasciate dai servizi demografici (stato civile, elettorale, anagrafe) da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità, la dicitura imposta "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Il Segretario Comunale
dott. Nicola Caravella
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